Permesso di costruire per prefabbricati, roulottes, camper e case mobili

Il permesso di costruire è pure necessario per «l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee». Ciò indipendentemente dalle

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caratteristiche dell’opera: se in muratura e incorporata al suolo con fondazioni o in altro modo fisso, oppure se in elementi prefabbricati e ricomposti e semplicemente poggiata su strutture emergenti dal suolo o sul suolo direttamente.

L’art. 10ter della legge 23-5-2014, n. 80 ha escluso però dal regime del permesso di costruire gli anzidetti manufatti qualora siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.
Appare opportuno ricordare, in relazione a tale ultima previsione normativa, che l’art. 3, comma 9, della legge 23-7-2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) aveva disposto che:

«Al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell’offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all’aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l’esercizio dell’attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici».

In seguito all’emanazione di tale disposizione normativa si è diffuso il fenomeno dell’allestimento in maniera permanente, all’interno di aree destinate a strutture turistico-ricettive all’aperto, di strutture abitative fornite di ruote che, però, lungi dal conferire una configurazione veicolare, si pongono come un elemento meramente secondario (se non addirittura fittizio) del manufatto complessivo, non essendo funzionalmente destinate a consentire la mobilità abituale e la circolazione (ma facilitanti piuttosto, in via estramamente residuale, l’eventuale rimozione o amovibilità).

La Corte Costituzionale — con la sentenza n. 278 del 22-7-2010 — ha dichiarato, però, l’illegittimità della disposizione in oggetto, in quanto essa introduceva una disciplina risolventesi in una normativa dettagliata e specifica che non lasciava alcuno spazio al legislatore regionale, violando l’art. 117, comma 3 della Costituzione, che attribuisce al legislatore statale di prescrivere criteri e obiettivi in materia di governo del territorio mentre è riservata alla normativa regionale di dettaglio l’individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere tali obiettivi.

In giurisprudenza:

—              «L’installazione di un prefabbricato in via permanente comporta una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e necessita del previo atto concessorio ai sensi dell’art. 1 L. 28 gennaio 1977, n. 10, in assenza del quale risultano applicabili le sanzioni di cui all’art. 7 L. 28 febbraio 1985, n. 47» (C. Stato, sez. II, 10 luglio 1996, parere n. 2074/94, Min. II pp., in Cons. Stato, 1997, I, 1504).

—              «Occorre concessione edilizia per la realizzazione di una tettoia prefabbricata, allorché risulti che essa abbia rilevanti dimensioni (nella specie, metri tredici virgola dieci per otto virgola quaranta in pianta) ed abbia una funzione di carattere non transitorio (nella specie, la tettoia era destinata all’esercizio della ristorazione estiva)» (T.a.r. Emilia-Romagna, sez. II, 27 febbraio 2001, n. 178, in Giust. amm., 2001, 1062).

—              «I prefabbricati debbono essere installati previo rilascio di concessione edilizia, allorché comportino alterazione non occasionale ed assolutamente precaria dello stato dei luoghi, indipendentemente dalle tecniche di ancoraggio al terreno; in particolare deve ritenersi necessario il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un prefabbricato destinato a ricovero di attrezzi agricoli» (Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 2 luglio 1997, n. 258, in Giust. amm. sic., 1997, 836).

—              «La concessione edilizia è sempre necessaria per le case prefabbricate in quanto, a prescindere da un sistema di ancoraggio al suolo, vanno considerate vere e proprie costruzioni; tale necessità del resto discende dalla alterazione dello stato dei luoghi e dalla destinazione in genere di tale tipo di struttura alla soddisfazione di esigenze di carattere durevole, a prescindere dalla tecnica e dai materiali impiegati per la realizzazione della struttura stessa.

Un prefabbricato che pure avendo la parvenza della mobilità (come nella specie, avendo le ruote carattere soltanto simbolico e costituendo soltanto congegni esterni che potenzialmente consentono gli spostamenti) costituisce una vera e propria costruzione, in quanto incardinato al suolo con accorgimenti tecnici per garantirne la stabilità, necessita della concessione edilizia» (C. Stato, sez. V, 3 aprile 1990, n. 317).

—              «È configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva (art. 44, 1° comma, lett. b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) nell’ipotesi di installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative (nella specie di trattava di case prefabbricate munite di ruote gommate)» (Cass. pen., sez. III, 23 marzo 2011, n. 25015).

—              «Anche per case mobili, camper e roulotte è necessario il permesso di costruire quando queste, a prescindere da uno stabile legame con il suolo, siano destinate ad esigenze, di tipo abitativo, lavorativo, o di deposito, a carattere duraturo; anche in questi casi, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, segue l’acquisizione dell’area di sedime al patrimonio comunale» (T.a.r. Toscana, sez. III, 29 luglio 2009, n. 1319, in Foro toscano, 2009, fasc. 3, 57).

—              «Le nuove tecniche in uso nella costruzione dei fabbricati impongono di ritenere come costruzione edilizia, per la quale è dovuta la licenza dell’autorità amministrativa, anche l’installazione di un prefabbricato non infisso nè incorporato al suolo mediante fondazioni, ma che, per la sua forza di gravità, si immedesima con il terreno sottostante, inerendovi con caratteristiche obiettive di stabilità e con capacità di trasformare in modo durevole l’area occupata ed utilizzata definitivamente a scopo edilizio» (Cass. pen., sez. III, 8 marzo 1989, n. 3536, Marengo).

—              «Le strutture abitative mobili che, pur avendo la parvenza della mobilità, disponendo esternamente di congegni che potenzialmente ne consentono gli spostamenti (cd. ruote simboliche), sono vere e proprie costruzioni incardinate al suolo, con accorgimenti tecnici, per garantirne la materiale stabilità, sono equiparate alle costruzioni, ai fini del rilascio della licenza edilizia prescritta dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150.

Ai sensi della L. 21 marzo 1958, n. 326, che disciplina i complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, l’autorizzazione prefettizia non è sostitutiva della licenza edilizia, di competenza del sindaco» (C. Stato, sez. V, 11 dicembre 1981, n. 695, in Cons. Stato, 1981, I, 1453).

—              «È configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva nell’ipotesi di prefabbricato, sia pure montato su ruote e non incorporato al suolo, avente una destinazione duratura per soddisfare esigenze abitative dell’imputato (fattispecie relativa a carrozzone adibito a deposito mobili)» (Cass. pen., sez. III, 13 ottobre 1982, n. 9116, Beghello, in Riv. pen., 1983, 610).

—              «L’obbligo della licenza edilizia può escludersi soltanto quando il manufatto prefabbricato su ruote sia destinato a sopperire a necessità meramente contingenti e transitorie, per essere subito dopo rimosso e trasferito altrove (nella specie: trattavasi di casa mobile sistemata su telaio poggiante su ruote gommate bilanciate da supporti di ferro, non allacciata alle reti della distribuzione della corrente elettrica e dell’acqua potabile)» (Cass. pen., 12 gennaio 1979, in Giust. pen., 1979, II, 689).

fonte laleggepertutti.it

 

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