Cambiano le norme sulla registrazione del contratto di affitto e, con esse, anche le conseguenze derivanti dalla omissione: infatti, con la legge di Stabilità 2016 [1] da un lato si stabilisce che la registrazione è compito solo del locatore (padrone di casa), dall’altro lato si prevede che, in caso di mancata registrazione, il conduttore (l’inquilino) può chiedere la restituzione degli importi “maggiorati” che abbia dovuto corrispondere. Oltre a ciò, ovviamente, si aggiungono le consuete sanzioni fiscali. Ma procediamo con ordine.
Come avevamo anticipato nell’approfondimen
to “A chi spetta registrare l’affitto?”, dal 1° gennaio 2016, spetta al locatore chiedere la registrazione del contratto di locazione, da eseguire improrogabilmente entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto. Nei successivi 60 giorni, deve darne comunicazione all’inquilino e all’amministratore di condominio (quest’ultimo ai fini degli adempimenti del registro di anagrafe condominiale).
Dovrebbe cambiare, di conseguenza, anche la
disciplina sanzionatoria che, se prima stabiliva la responsabilità solidale, nei confronti del Fisco, da parte del locatore e del conduttore, per il mancato versamento dell’imposta di registro, ora invece la sanzione può essere contestata solo a chi è tenuto alla registrazione, ossia al padrone di casa.