Agevolazioni fiscali Locazione canone agevolato

Contratti a canone concordato

Tra tante imposte sulla casa che aumentano ce n’è una che diminuisce. Stiamo parlando della cedolare secca, la tassa piatta per gli affitti oggi ancora più light (al 10%), ma non per tutti: requisito fondamentale, infatti, è la presenza di un contratto a canone concordato.

images33Il presupposto per versare l’aliquota al 10% è la stipula di un contratto di locazione con le caratteristiche dettate dall’articolo 2, comma 3, della legge 431/1998 e le condizioni stabilite dagli accordi locali fra le organizzazioni più rappresentative dei conduttori di proprietà edilizia e inquilini, per abitazioni nei Comuni ad alta tensione abitativa in elenco Cipe (capoluoghi di provincia, molti centri di medie dimensioni e i Comuni limitrofi a Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia). La durata
delcontratto a canone concordato non può essere inferiore a 3 anni, rinnovabile tacitamente per altri 2 (3+2).

Calcolo affitto concordato

Prima di procedere a stipulare un contratto a canone concordato occorre verificare se per il proprio comune ad alta tensione abitativa sia stato effettivamente stipulato un accordo territoriale, con le prescrizioni alle quali attenersi per la determinazione del valore locativo degli immobili. In particolare:

  • aree omogenee per valore di mercato, dotazioni infrastrutturali, trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali;
  • particolari dotazioni delle unità immobiliari;
  • metri quadri utili;
  • valori minimi e massimi del canone per ogni zona omogenea, espressi in euro mensili per ogni metro quadrato utile, suddivisi in tre categorie riferite al numero di dotazioni presenti nell’unità immobiliare.

In questo modo il contribuente potrà individuare il valore locativo minimo e massimo al quale rifarsi per stipulare il contratto a canone concordato, solitamente inferiore rispetto ai prezzi di mercato.

Nei nostri uffici potrà gratuitamente conoscere il valore.

Cedolare secca

Possono optare per la cedolare secca i privati che agiscono fuori da attività d’impresa, limitatamente per immobili ad uso abitativo di categoria catastale da A/1 ad A/11 (esclusa la A/10 in quanto si riferisce a uffici o studi privati) nonché le relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 solo locate congiuntamente all’abitazione. Il locatario deve essere persona fisica e operare al di fuori dell’esercizio d’impresa, arti e professioni. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti brevi di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione ossia quelli di durata inferiore a 30 giorni nell’anno. La scelta della cedolare secca può essere inserita nel contratto o comunicata tramite raccomandata al locatario. Se l’opzione non viene effettuata alla registrazione, può essere fatta entro il termine di versamento delle imposte. Il locatore dovrà darne comunicazione scritta al conduttore mediante raccomandata con la quale rinuncia a esercitare la facoltà di aggiornamento del canone. La cedolare applicata per tutti i contratti diversi dal 3+2 e al 21%.

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