Condominio: la maggioranza dei voti non è sufficiente per la ristrutturazione dei balconi di proprietà esclusiva dei condomini.
Il condomìnio non può obbligare il singolo condòmino a effettuare lavori di manutenzione straordinaria sul proprio balcone se non c’è anche il suo consenso: infatti, con una importante sentenza, la Cassazione ha appena chiarito che, per i lavori straordinari di riparazione dei balconi di proprietà esclusiva non è sufficiente la maggioranza, ma è necessaria l’unanimità.
La conseguenza è che se il condomino non paga la quota di spese, frutto della divisione approvata in assemblea, può opporsi all’eventuale successivo decreto ingiuntivo che gli venga notificato dall’amministratore per recuperare il credito, anche senza bisogno di contestare la decisione dell’assemblea nei 30 giorni (leggi “Non necessario impugnare la delibera per opporsi al credito”). La delibera di condominio nulla, infatti (e tale è quella che decide con maggioranze diverse da quelle imposte dalla legge) può essere disapplicata dal giudice anche senza bisogno di un apposito giudizio di impugnazione.
La vicenda
A una coppia di coniugi il condominio notificava un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme a titolo di oneri condominiali, dovuti in conseguenza del riparto delle spese di manutenzione straordinaria dei balconi di proprietà esclusiva, approvati da
ll’assemblea.
I coniugi eccepivano che la delibera con la quale era stata decisa l’esecuzione dei lavori era affetta da nullità, non potendo l’assemblea disporre, a maggioranza, anche su beni appartenenti esclusivamente a singoli condomini. Chiedevano, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo emanato in virtù di un atto nullo.
La sentenza
La contestazione dei coniugi è stata ritenuta fondata: la Corte, infatti, ha evidenziato che la delibera è nulla, se non è approvata all’unanimità, quando decide lavori sulla proprietà esclusiva dei condomini. La nullità può essere rilevata in qualsiasi momento dal giudice, anche se l’interessato non ha impugnato, nei 30 giorni, la decisione dell’assemblea.
fonte: laleggepertutti.it